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IVA Agevolata al 4% (Legge n. 104 del 05/02/1992)
Legge n. 104 del 5 febbraio 1992
“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
Articolo 3 – Soggetti aventi diritto:
- È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
- Ai fini della presente legge, si considera portatore di handicap colui che presenta una minorazione, singola o plurima, che comporti una riduzione permanente della capacità lavorativa, in misura non inferiore a un terzo, o, se minore di età, che presenti difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età.
- La persona handicappata ha diritto alle prestazioni e ai servizi previsti dalla presente legge, nel rispetto delle modalità e condizioni stabilite dalle disposizioni medesime. In particolare, le persone con handicap riconosciuto ai sensi della presente legge possono beneficiare delle seguenti agevolazioni fiscali:
- a) Aliquota IVA ridotta al 4% per l’acquisto di ausili tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e l’inclusione delle persone con disabilità.
- b) Aliquota IVA ridotta al 4% per l’acquisto di veicoli adattati al trasporto di persone con disabilità. Tale agevolazione si applica anche all’acquisto di strumenti e apparecchiature necessari alla loro deambulazione, locomozione e sollevamento.
Detrazione IRPEF del 19% (D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 – Testo Unico delle Imposte sui Redditi)
D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986
“Approvazione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi”
Articolo 15 – Detrazioni per oneri:
- Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento degli oneri di seguito indicati, sostenuti anche nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste:
- a) Le spese sanitarie sostenute per prestazioni chirurgiche, per analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, per prestazioni specialistiche e per acquisto di protesi dentarie e sanitarie in genere;
- b) Le spese sostenute per l’acquisto di medicinali, certificate da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario;
- c) Le spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità, ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché le spese per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili. Questi mezzi includono, ma non sono limitati a, apparecchiature mediche, strumenti tecnologici specifici e altri ausili tecnici e informatici volti a migliorare la qualità della vita e l’autonomia della persona con disabilità.
Questi testi completano e ampliano le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, fornendo un quadro chiaro delle opportunità previste dalla legislazione italiana per il supporto e l’integrazione di questi soggetti.